(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del
                           23 maggio 2007)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto  comma,  cosi'  come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore
delle  vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) ed in
particolare   l'art.  4  che  stabilisce  che  la  Regione  emani  un
regolamento  di  attuazione entro novanta giorni dalla sua entrata in
vigore  per  definire  le modalita' di attuazione e di erogazione dei
benefici   alla   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
organizzata;
Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 5 marzo 2007,
n.  5,  adottata  previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico
della  Programmazione,  delle  competenti  strutture regionali di cui
all'art.  29  della  legge  regionale  n.  44/2003,  e  trasmessa  al
presidente  del  consiglio  regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2,
dello Statuto regionale;
Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dalla  1ª commissione
consiliare  nella  seduta  del  12  aprile  2007, con suggerimento di
apportare una modifica;
Dato  atto  dell'accoglimento  del  suggerimento  proposto  dalla  1ª
commissione consiliare;
Vista  la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2007, n. 290,
con  la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  di  attuazione
dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi
urgenti  a  favore  delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata);
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

1.  Il  presente  regolamento definisce le modalita' di attuazione ed
erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006,
n.  55  (Interventi  a  favore  delle  vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
4  della  medesima  legge.  2.  I  benefici  di  cui  al comma 1 sono
destinati  ai  soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale
n. 55/2006, di seguito denominati "soggetti beneficiari", in possesso
dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.