(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 23 maggio 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore per definire le modalita' di attuazione e di erogazione dei benefici alla vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 5 marzo 2007, n. 5, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1ª commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2007, con suggerimento di apportare una modifica; Dato atto dell'accoglimento del suggerimento proposto dalla 1ª commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2007, n. 290, con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento definisce le modalita' di attuazione ed erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge. 2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati ai soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 55/2006, di seguito denominati "soggetti beneficiari", in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.