Art. 10.
                Modalita' di erogazione dei benefici

1. L'interessato presenta le richieste relative ai benefici di cui al
presente  regolamento  alla  struttura  regionale competente mediante
apposita istanza, direttamente o tramite servizio postale, sulla base
del  modello  elaborato  dalla  struttura  regionale  medesima. 2. Le
istanze  di  cui  al  comma  1,  ad  eccezione  di quelle relative ai
benefici  previsti  dagli articoli 2 e 7, sono presentate entro il 31
gennaio di ogni anno per la richiesta dei benefici maturati nell'anno
solare precedente.
3.  Alle  istanze  di  cui  al  comma  1  e'  allegata  dichiarazione
sostitutiva   di   certificazione   o   di   atto  notorio  o  idonea
documentazione,   comprovante   la   sussistenza  dei  requisiti  per
l'ottenimento dei benefici, come stabilito dal modello stesso.