Art. 10. Modalita' di erogazione dei benefici 1. L'interessato presenta le richieste relative ai benefici di cui al presente regolamento alla struttura regionale competente mediante apposita istanza, direttamente o tramite servizio postale, sulla base del modello elaborato dalla struttura regionale medesima. 2. Le istanze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative ai benefici previsti dagli articoli 2 e 7, sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno per la richiesta dei benefici maturati nell'anno solare precedente. 3. Alle istanze di cui al comma 1 e' allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio o idonea documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici, come stabilito dal modello stesso.