Art. 12. P u b b l i c i t a' 1. 1 benefici di cui al presente regolamento sono portati a conoscenza degli interessati mediante avviso pubblico al quale e' garantita la massima conoscibilita' attraverso tutti i mezzi di informazione e, comunque, reso noto attraverso il sito internet della Regione Toscana e pubblicato almeno una volta l'anno su due quotidiani nazionali e locali. Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 16 maggio 2007 MARTINI