Art. 12.
                        P u b b l i c i t a'

1.  1  benefici  di  cui  al  presente  regolamento  sono  portati  a
conoscenza  degli  interessati  mediante  avviso pubblico al quale e'
garantita  la  massima  conoscibilita'  attraverso  tutti  i mezzi di
informazione e, comunque, reso noto attraverso il sito internet della
Regione   Toscana  e  pubblicato  almeno  una  volta  l'anno  su  due
quotidiani  nazionali e locali. Il presente Regolamento e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 16 maggio 2007
                               MARTINI