Art. 5.
Contributi  a compensazione di quanto corrisposto a titolo di tributi
                              regionali

1.   Ai   soggetti   beneficiari   e'  corrisposto  un  contributo  a
compensazione  nella  misura  del  50 per cento di quanto corrisposto
cumulativamente,  a  decorrere dall'anno 2007, in qualita' di persone
fisiche,   a   titolo   di:  a)  imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive;
b) addizionale regionale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche);
c)  tassa automobilistica, limitatamente ad un solo veicolo intestato
al beneficiario.
2.  Il  contributo  complessivo  di  cui al comma 1 non puo' comunque
essere superiore all'importo di 4000 euro.