Art. 5. Contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali 1. Ai soggetti beneficiari e' corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto cumulativamente, a decorrere dall'anno 2007, in qualita' di persone fisiche, a titolo di: a) imposta regionale sulle attivita' produttive; b) addizionale regionale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche); c) tassa automobilistica, limitatamente ad un solo veicolo intestato al beneficiario. 2. Il contributo complessivo di cui al comma 1 non puo' comunque essere superiore all'importo di 4000 euro.