Art. 8.
                Contributi per le spese di locazione

1.   Ai   soggetti   beneficiari   e'  corrisposto  un  contributo  a
compensazione  delle  spese  sostenute, a partire dal 1 gennaio 2007,
per  il  pagamento dei canoni di locazione relativi all'abitazione di
residenza,  nella  misura  del  50 per cento, e comunque nella misura
massima di seimila euro annuali.