Art. 8. Contributi per le spese di locazione 1. Ai soggetti beneficiari e' corrisposto un contributo a compensazione delle spese sostenute, a partire dal 1 gennaio 2007, per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'abitazione di residenza, nella misura del 50 per cento, e comunque nella misura massima di seimila euro annuali.