(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 24 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente capo, considerata la rilevanza sociale, economica e culturale dello sport, disciplina le modalita' per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o piu' attivita' sportive o ricreative, e per la razionalizzazione dei relativi costi di gestione. 2. Le infrastrutture ricreativo-sportive disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.