Art. 10. Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e' aggiunto il seguente: «2-bis. In occasione di stagioni invernali caratterizzate da precipitazioni nevose particolarmente scarse o da temperature anormalmente elevate, la giunta regionale puo' disporre che il periodo minimo di funzionamento cui e' subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia ridotto a quarantacinque giorni e che la percentuale minima di percorribilita' cui e' subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sia ridotta al 30 per cento.».