Art. 10.
Finanziamenti  regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso
sulle  piste di sci di discesa. Modificazione alla legge regionale 12
                        novembre 2001, n. 32.

1.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre
2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio
di  soccorso sulle piste di sci di discesa), e' aggiunto il seguente:
«2-bis.   In   occasione  di  stagioni  invernali  caratterizzate  da
precipitazioni   nevose   particolarmente  scarse  o  da  temperature
anormalmente  elevate,  la  giunta  regionale  puo'  disporre  che il
periodo  minimo  di  funzionamento  cui e' subordinata l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 sia ridotto a quarantacinque
giorni  e  che  la  percentuale  minima  di  percorribilita'  cui  e'
subordinata  l'applicazione  delle disposizioni di cui al comma 2 sia
ridotta al 30 per cento.».