Art. 11.
Interventi   per   lo   sviluppo  alpinistico  ed  escursionistico  e
disciplina   della   professione   di   gestore  di  rifugio  alpino.
      Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4.

1.  Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
(Interventi   per   lo  sviluppo  alpinistico  ed  escursionistico  e
disciplina   della   professione   di   gestore  di  rifugio  alpino.
Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio
1996,  n.  11),  e' sostituito dal seguente: «7. Le agevolazioni sono
concesse  limitatamente  alle iniziative avviate successivamente alla
presentazione   della  relativa  domanda,  ad  eccezione  di,  quelle
relative  alle  maggiori spese eventualmente sostenute nell'ambito di
iniziative  gia'  finanziate dalla giunta regionale, nei ventiquattro
mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.».
2.  Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale
n.  4/2004,  come  modificate  dal  comma  1, si applicano anche alle
domande  di  agevolazione  gia'  presentate  alla  data di entrata in
vigore della presente legge.