Art. 12.
 Proroga condizionata dell'esercizio di sciovie a fine vita tecnica

1.  Le sciovie che giungono alla scadenza di vita tecnica entro il 31
dicembre  2007  possono beneficiare dell'ulteriore proroga di un anno
rispetto  ai  termini  di scadenza fissati al paragrafo 3 delle norme
regolamentari  approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2
gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive,
di  adeguamenti  tecnici  e  di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico   trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei  e
terrestri),  a  condizione  che  sia  effettuato  quanto previsto dal
paragrafo  4  del  citato  decreto  e  che si ottemperi ad ogni altra
prescrizione   stabilita  dalla  struttura  regionale  competente  in
materia di impianti a fune.