Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie

1.  L'onere  derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
Capo  I  e'  determinato  complessivamente in € 1.080.000,00 per
l'anno  2007,  in  €  2.336.000,00  per  l'anno 2008 e in €
5.046.000,00  per  l'anno  2009.  2. L'onere di cui al comma 1, trova
copertura  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio della
Regione  per  l'anno  finanziario 2007 e di quello pluriennale per il
triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (lnterventi
promozionali per il turismo).
3.  Al  finanziamento  dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli
stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:
a)  nell'obiettivo  programmatico  3.1.  (Fondi globali), al capitolo
69020  (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento),
per  annui  €  800.000  per  gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere
sull'apposito   accantonamento   previsto   al   punto  B.2.1  (Nuova
normativa,  sostitutiva  della legge regionale n. 45/1986, in materia
di  infrastrutture  ricreativo  -  sportive)  dell'allegato  n.  1 ai
bilanci stessi;
b) nell'obiettivo programmatico 2.22.12:
1) al capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture
ricreativo - sportive) per € 210.000 per l'anno 2007, per €
1.290.000 per l'anno 2008 e per € 4.000.000 per l'anno 2009;
2)  al  capitolo  64940  (Contributi per il ripristino funzionale dei
campi da golf) per annui € 88.000 per gli anni 2008 e 2009;
3)  al  capitolo  64948 (Contributi per la manutenzione straordinaria
dei campi da golf) per annui € 88.000 per gli anni 2008 e 2009;
c)  nell'obiettivo  programmatico  2.2.4.08  (Attivita'  culturali  -
Promozione  culturale,  sportiva  e sociale) al capitolo 66560 (Spese
per  la  gestione  delle piscine e degli impianti sportivi regionali)
per annui € 70.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.
4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della
Regione  e'  determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art.
19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio  e  di  contabilita'  generale  della Regione autonoma Valle
d'Aosta).
5.  Per  l'applicazione  della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare  con  propria  deliberazione,  su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.