Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I e' determinato complessivamente in € 1.080.000,00 per l'anno 2007, in € 2.336.000,00 per l'anno 2008 e in € 5.046.000,00 per l'anno 2009. 2. L'onere di cui al comma 1, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (lnterventi promozionali per il turismo). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte: a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui € 800.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 (Nuova normativa, sostitutiva della legge regionale n. 45/1986, in materia di infrastrutture ricreativo - sportive) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi; b) nell'obiettivo programmatico 2.22.12: 1) al capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive) per € 210.000 per l'anno 2007, per € 1.290.000 per l'anno 2008 e per € 4.000.000 per l'anno 2009; 2) al capitolo 64940 (Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf) per annui € 88.000 per gli anni 2008 e 2009; 3) al capitolo 64948 (Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf) per annui € 88.000 per gli anni 2008 e 2009; c) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 (Attivita' culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) al capitolo 66560 (Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali) per annui € 70.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009. 4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione e' determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta). 5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.