Art. 2. Infrastrutture di interesse regionale 1. Sono infrastrutture di interesse regionale quelle destinate a soddisfare le esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante ricorso alla finanza di progetto o ad accordi di programma che possono prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni sportivi. 2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente. 3. La classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale avviene previa valutazione dei seguenti elementi, sulla base dei criteri e dei parametri previamente stabiliti con deliberazione della giunta regionale: a) la quantificazione e l'analisi della domanda che si intende soddisfare; b) le motivazioni di carattere socio-economico che giustificano l'iniziativa; c) le peculiarita' delle attivita' che vi si possono praticare; d) il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si praticano; e) le infrastrutture sportive e ricreative gia' esistenti; f) l'ammontare previsto dell'investimento; g) le modalita' di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei relativi costi; h) le modalita' di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza interessata, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli enti promotori e finanziatori; i) le caratteristiche di polifunzionalita' dell'impianto; j) la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti; k) i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilita' di aree e terreni.