Art. 2.
                Infrastrutture di interesse regionale

1.  Sono  infrastrutture  di  interesse  regionale quelle destinate a
soddisfare  le  esigenze  sportive e ricreative di un vasto bacino di
utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche
mediante  ricorso  alla finanza di progetto o ad accordi di programma
che  possono  prevedere  il  coinvolgimento  di  enti  e associazioni
sportivi.   2.  Le  infrastrutture  sono  classificate  di  interesse
regionale  con  deliberazione  della  giunta  regionale,  su proposta
dell'assessore  competente  in  materia  di  turismo e infrastrutture
sportive, di seguito denominato assessore competente.
3.  La  classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse
regionale  avviene  previa  valutazione  dei seguenti elementi, sulla
base   dei   criteri   e  dei  parametri  previamente  stabiliti  con
deliberazione della giunta regionale:
a)  la  quantificazione  e  l'analisi  della  domanda  che si intende
soddisfare;
b)  le  motivazioni  di  carattere  socio-economico  che giustificano
l'iniziativa;
c) le peculiarita' delle attivita' che vi si possono praticare;
d)  il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si
praticano;
e) le infrastrutture sportive e ricreative gia' esistenti;
f) l'ammontare previsto dell'investimento;
g)  le  modalita'  di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei
relativi costi;
h) le modalita' di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza
interessata,  tenuto  conto  delle  esigenze rappresentate dagli enti
promotori e finanziatori;
i) le caratteristiche di polifunzionalita' dell'impianto;
j) la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;
k) i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilita'
di aree e terreni.