Art. 3.
              Modalita' di attivazione degli interventi

1.  Le infrastrutture ricreativo-sportive possono essere classificate
di  interesse  regionale  anche  su  richiesta  degli enti locali. 2.
L'ente  promotore  predispone uno studio di fattibilita' che illustra
l'iniziativa,   con   particolare   riferimento   agli   elementi  di
valutazione  dell'interesse  regionale  dell'infrastruttura  elencati
all'art. 2, comma 3.
3.  Se l'infrastruttura e' classificata di interesse regionale con le
modalita'  di  cui  all'art.  2, comma 2, i reciproci rapporti tra la
Regione  e gli enti locali proponenti sono regolati, sulla base dello
studio di fattibilita' o, se necessario, del progetto preliminare, da
apposito  accordo  di  programma,  con  particolare  riferimento agli
aspetti   relativi   alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione
dell'infrastruttura.
4.   Nel   caso   di   infrastrutture   promosse  dalla  Regione,  la
realizzazione del relativo intervento e' subordinata al conseguimento
di  un'intesa  con  l'ente  locale interessato, che tenga conto anche
delle successive modalita' di gestione.