Art. 4. Modalita' di realizzazione degli interventi 1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione e' subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici). 2. Nel caso di infrastrutture promosse dagli enti locali, l'intervento puo' essere eseguito direttamente dall'ente locale proponente. In tal caso, la Regione trasferisce all'ente locale le risorse necessarie, sulla base dei contenuti dell'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 3. La Regione puo' effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la corretta progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture. 3. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale realizzate in ossequio alle disposizioni di cui al presente capo, oppure puo' intervenire direttamente, in caso di beni di sua proprieta'.