Art. 4.
             Modalita' di realizzazione degli interventi

1.  La  realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui
provvede  direttamente  la Regione e' subordinata al loro inserimento
negli  strumenti  di  programmazione  di  cui alla legge regionale 20
giugno  1996,  n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici).
2.   Nel   caso   di   infrastrutture  promosse  dagli  enti  locali,
l'intervento  puo'  essere  eseguito  direttamente  dall'ente  locale
proponente.  In  tal  caso, la Regione trasferisce all'ente locale le
risorse   necessarie,   sulla  base  dei  contenuti  dell'accordo  di
programma  di  cui  all'art. 3, comma 3. La Regione puo' effettuare i
controlli  ritenuti  necessari  al  fine  di  verificare  la corretta
progettazione,   realizzazione,   gestione   e   manutenzione   delle
strutture.
3.  La  Regione  stipula  apposite  convenzioni  con  gli enti locali
proprietari  per  concorrere alla copertura dei costi di manutenzione
straordinaria     e     di     adeguamento    delle    infrastrutture
ricreativo-sportive  di  interesse  regionale  realizzate in ossequio
alle  disposizioni  di  cui al presente capo, oppure puo' intervenire
direttamente, in caso di beni di sua proprieta'.