Art. 6.
           Rapporti con l'Istituto per il credito sportivo

1.  La  Regione  puo' stipulare accordi con l'Istituto per il credito
sportivo, finalizzati a favorire la realizzazione degli interventi di
cui  alla presente legge, ivi compresi quelli realizzati direttamente
dagli enti locali.