Art. 7.
                             R i n v i o

1.  La  disciplina  degli  adempimenti  o  degli  aspetti relativi ai
procedimenti   di  cui  alla  presente  legge,  ivi  compresi  quelli
finalizzati  alla  concessione  dei  contributi di cui all'art. 5, e'
demandata  alla giunta regionale che, previo parere delle commissioni
consiliari  competenti,  vi provvede con propria deliberazione. 2. La
deliberazione  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.