Art. 8.
                        A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 7 agosto 1986, n. 45
(Interventi  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  ricreativo -
sportive);
b)  5  settembre  1991,  n. 55 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della
legge  regionale  7  agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la
realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);
c) 31 dicembre 1999, n. 41 (Interventi straordinari nel settore delle
infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale);
d)  31  dicembre  1999,  n.  43 (Interventi regionali per favorire lo
sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta).