Art. 8. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive); b) 5 settembre 1991, n. 55 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive); c) 31 dicembre 1999, n. 41 (Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale); d) 31 dicembre 1999, n. 43 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta).