Art. 9. Disposizione transitoria 1. La disposizione di cui all'art. 4, comma 3, trova altresi' applicazione per le infrastrutture di interesse regionale gia' realizzate ai sensi delle leggi regionali n. 45/1986 e n. 41/1999. 2. Nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1, non risultino ancora completate alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di assicurarne sin da subito il funzionamento, e' autorizzata, con deliberazione della giunta regionale, a concorrere alle spese ordinarie di gestione relative alle utenze di acqua, energia elettrica e combustibile per riscaldamento, sino al definitivo subentro dei soggetti affidatari della gestione.