Art. 9.
                      Disposizione transitoria

1.  La  disposizione  di  cui  all'art.  4,  comma  3, trova altresi'
applicazione  per  le  infrastrutture  di  interesse  regionale  gia'
realizzate ai sensi delle leggi regionali n. 45/1986 e n. 41/1999. 2.
Nel  caso  in  cui le infrastrutture di cui al comma 1, non risultino
ancora  completate  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,   la  Regione,  al  fine  di  assicurarne  sin  da  subito  il
funzionamento,   e'   autorizzata,  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  a  concorrere  alle  spese ordinarie di gestione relative
alle   utenze   di   acqua,  energia  elettrica  e  combustibile  per
riscaldamento,  sino  al  definitivo subentro dei soggetti affidatari
della gestione.