Art. 2. 1. I commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «3. Gli incarichi di importo fino a Euro 50.000,00 possono essere affidati dall'amministrazione committente ai soggetti di sua fiducia di cui all'art. 22 della legge. 4. Per gli incarichi di importo superiore a Euro 50.000,00 e fino alla soglia comunitaria l'amministrazione committente invita almeno cinque professionisti, scelti dall'elenco di fiducia, ove ufficialmente istituito, tenendo conto dell'importo degli incarichi gia' conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata. Sono prioritariamente invitati i professionisti ai quali sono stati conferiti incarichi per importi di minore entita'. Qualora l'amministrazione committente non abbia ufficialmente istituito un elenco di fiducia ogni incarico deve essere conferito a seguito di pubblicazione di un bando di gara.».