Art. 2.



   1.  I  commi  3  e 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Provincia  5  luglio  2001, n. 41, e successive modifiche, sono cosi'
sostituiti:
   «3.  Gli incarichi di importo fino a Euro 50.000,00 possono essere
affidati  dall'amministrazione committente ai soggetti di sua fiducia
di cui all'art. 22 della legge.
   4.  Per gli incarichi di importo superiore a Euro 50.000,00 e fino
alla  soglia  comunitaria l'amministrazione committente invita almeno
cinque   professionisti,   scelti   dall'elenco   di   fiducia,   ove
ufficialmente  istituito,  tenendo conto dell'importo degli incarichi
gia'  conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata.
Sono  prioritariamente  invitati i professionisti ai quali sono stati
conferiti   incarichi   per   importi   di  minore  entita'.  Qualora
l'amministrazione  committente  non  abbia ufficialmente istituito un
elenco  di  fiducia  ogni incarico deve essere conferito a seguito di
pubblicazione di un bando di gara.».