Art. 2. Garanzia finanziaria 1. Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e' la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attivita' svolta. 2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 e' prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A). 3. La garanzia finanziaria ha validita' per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.