Art. 2.

                        Garanzia finanziaria



   1.  Presupposto  per il rilascio dell'autorizzazione al recupero e
smaltimento  dei  rifiuti  ai sensi della legge provinciale 26 maggio
2006,  n. 4, e' la presentazione di una garanzia finanziaria a favore
della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo
di  risarcimento  per  danni ambientali in conseguenza dell'attivita'
svolta.
   2.  La  garanzia  finanziaria  di cui al comma 1 e' prestata nelle
forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui
all'allegato A).
   3.   La   garanzia   finanziaria   ha   validita'  per  la  durata
dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.