Art. 3.

                Ammontare della garanzia finanziaria



   1. Per le attivita' di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato
B  della  legge  provinciale  26 maggio 2006, n. 4, con le quali sono
trattati  o  depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della
garanzia finanziaria e' determinata con le seguenti modalita':
    a)   0,50   Euro  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuti  pericolosi
depositati  oppure  smaltiti  in  un  anno  per  un importo minimo di
50.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 1.500.000,00 Euro;
    b)  0,20  Euro  per  ogni  chilogrammo  di rifiuti non pericolosi
depositati  oppure  smaltiti  in  un  anno  per  un importo minimo di
25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro.
   2.  Per le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C
della  legge  provinciale  26 maggio 2006, n. 4, con le quali vengano
trattati  o  depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della
garanzia finanziaria e' determinata con le seguenti modalita':
    a)   0,25   Euro  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuti  pericolosi
depositati  oppure  recuperati  in  un  anno per un importo minimo di
25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro;
    b)  0,10  Euro  per  ogni  chilogrammo  di rifiuti non pericolosi
depositati  oppure  recuperati  in  un  anno per un importo minimo di
12.500,00 Euro sino ad un importo massimo di 350.000,00 Euro;
    c)  12  Euro  a  tonnellata  per  rifiuti  inerti  non pericolosi
depositati  oppure  recuperati  in  un  anno, da un importo minimo di
12.500,00 Euro ad un importo massimo di 350.000,00.
   3. Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di
produzione  l'ammontare della garanzia finanziaria e' determinata con
le seguenti modalita':
    a)  0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi smaltiti
oppure  depositati  in un anno per un importo minimo di 5.000,00 Euro
sino ad un importo massimo di 100.000,00 Euro;
    b)  0,20  Euro  per  ogni  chilogrammo  di rifiuti non pericolosi
smaltiti  oppure  depositati  in  un  anno  per  un importo minimo di
2.500,00 Euro sino ad un massimo di 50.000,00 Euro.
   4. Se si ricade nell'ambito di piu' attivita' di cui ai commi 1, 2
e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilita sommando i
relativi  importi,  fissando pero' un importo massimo di 1.500.000,00
Euro.
   5.  Le  garanzie  finanziare  sono in ogni caso ridotte del 50 per
cento  per  impianti  registrati  ai  sensi  del  regolamento EMAS n.
761/2001  e  del  40 per cento nel caso di impianti in possesso della
certificazione ambientale ISO 14001.
   6. Dall'applicazione del presente regolamento sono escluse:
    a)   Le   autorizzazioni  per  l'esercizio  delle  operazioni  di
smaltimento  e  di  recupero  dei rifiuti al sensi dell'art. 25 della
legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
    b)  Le autorizzazioni degli impianti di recupero e riutilizzo dei
rifiuti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 26 maggio 2006,
n. 4.
    c)  Piccoli  impianti di compostaggio ai sensi dell'art. 27 della
legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
    d) Le autorizzazioni d'impianti mobili per il recupero di rifiuti
non pericolosi ai sensi dell'art. 24, comma 8 della legge provinciale
26 maggio 2006, n. 4.
    e)  Gli  enti  pubblici  e  le  societa' di capitale a prevalente
partecipazione pubblica.