Art. 5. Risoluzione della garanzia finanziaria 1. Su richiesta dell'interessato la garanzia finanziaria in caso di rinnovo, integrazione e modifica dell'autorizzazione nonche' di cessazione dell'attivita' puo' essere risolta, previo nulla osta da parte dell'Ufficio gestione rifiuti. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 giugno 2007 DURNWALDER (Omissis).