Art. 5.

               Risoluzione della garanzia finanziaria



   1.  Su  richiesta dell'interessato la garanzia finanziaria in caso
di  rinnovo,  integrazione  e modifica dell'autorizzazione nonche' di
cessazione  dell'attivita'  puo' essere risolta, previo nulla osta da
parte dell'Ufficio gestione rifiuti.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 11 giugno 2007
                             DURNWALDER

   (Omissis).