Art. 10.
                          V i g i l a n z a

   1.  Il  personale  ispettivo  di  vigilanza sanitaria del Servizio
vigila sull'applicazione delle norme del presente regolamento.
   2.  In caso di esercizio senza autorizzazione ovvero insussistenza
dei  requisiti  di  cui all'art. 7, il Servizio dispone la cessazione
immediata delle attivita' di tatuaggio o piercing.
   3.  La  sospensione  dell'esercizio  dell'attivita'  e'  disposta,
previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, nei
casi di insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8.
   4. Nell'ambito delle sole manifestazioni temporanee, la cessazione
e  la  sospensione  immediata  dell'attivita' possono essere disposte
provvisoriamente  dal  competente  personale  ispettivo  di vigilanza
sanitaria.