Art. 11. Norma transitoria 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, devono adeguare i locali ove si svolge l'attivita' alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 5, entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.