Art. 11.
                          Norma transitoria

   1.  Coloro  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento,  sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2,
devono  adeguare i locali ove si svolge l'attivita' alle disposizioni
di  cui all'art. 6, commi 1 e 5, entro 6 mesi dalla data dell'entrata
in vigore del presente regolamento.