Art. 2. Autorizzazione all'esercizio 1. L'esercizio delle attivita' di tatuaggio o piercing e' subordinato al rilascio, da parte del servizio igiene e sanita' pubblica territorialmente competente, di seguito denominato servizio, dell'autorizzazione relativa al locali, agli impianti ed alle attrezzature che si intendono destinare al suddetto scopo, previo sopralluogo per accertare la sussistenza dei requisiti igienici e sanitari strutturali e delle attrezzature. 2. Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente, l'attivita' di cui all'art. 1, deve dimostrare di aver frequentato positivamente uno dei corsi di formazione sulle norme igieniche e comportamentali di cui agli articoli 4 e 5.