Art. 2.
                    Autorizzazione all'esercizio

   1.   L'esercizio  delle  attivita'  di  tatuaggio  o  piercing  e'
subordinato  al  rilascio,  da  parte  del  servizio igiene e sanita'
pubblica territorialmente competente, di seguito denominato servizio,
dell'autorizzazione   relativa  al  locali,  agli  impianti  ed  alle
attrezzature  che  si  intendono  destinare al suddetto scopo, previo
sopralluogo  per  accertare  la  sussistenza dei requisiti igienici e
sanitari strutturali e delle attrezzature.
   2. Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente, l'attivita'
di  cui all'art. 1, deve dimostrare di aver frequentato positivamente
uno  dei  corsi di formazione sulle norme igieniche e comportamentali
di cui agli articoli 4 e 5.