Art. 3. Orafi e argentieri, orafe e argentiere 1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, coloro che applicano esclusivamente orecchini mediante la foratura del lobo dell'orecchio, compresi le orafe, gli orafi, le argentiere e gli argentieri iscritti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare la foratura del lobo dell'orecchio utilizzando esclusivamente l'apposito dispositivo a cartuccia monouso o cartuccia protettiva e relativi pre-orecchini confezionati in blister sterile. L'utilizzo dei dispositivi e' vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore. 3. Devono essere utilizzati pre-orecchini in confezione integra e sigillata che rispettino le direttive in vigore relative al metalli biocompatibili e il cui imballo sia contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo. 4. I soggetti di cui al comma 1, prima di eseguire la foratura, devono: a) indossare guanti monouso in lattice o in altro materiale in caso di allergia al lattice; b) effettuare una valutazione dello stato della cute del lobo dell'orecchio per accertarne l'integrita'; c) disinfettare la cute. 5. Dopo ogni utilizzo lo strumento deve essere sottoposto a lavaggio e disinfezione.