Art. 3.
               Orafi e argentieri, orafe e argentiere

   1.  Non  sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, coloro che
applicano  esclusivamente  orecchini  mediante  la  foratura del lobo
dell'orecchio,  compresi  le  orafe,  gli  orafi, le argentiere e gli
argentieri   iscritti  presso  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura.
   2.  I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare la foratura del
lobo  dell'orecchio utilizzando esclusivamente l'apposito dispositivo
a  cartuccia  monouso o cartuccia protettiva e relativi pre-orecchini
confezionati  in  blister  sterile.  L'utilizzo  dei  dispositivi  e'
vincolato   al  rispetto  delle  indicazioni  operative  fornite  dal
produttore.
   3.  Devono essere utilizzati pre-orecchini in confezione integra e
sigillata  che  rispettino le direttive in vigore relative al metalli
biocompatibili  e  il  cui  imballo  sia  contrassegnato dal nome del
produttore e dal numero di lotto produttivo.
   4.  I  soggetti  di cui al comma 1, prima di eseguire la foratura,
devono:
    a)  indossare  guanti  monouso in lattice o in altro materiale in
caso di allergia al lattice;
    b)  effettuare  una  valutazione  dello stato della cute del lobo
dell'orecchio per accertarne l'integrita';
    c) disinfettare la cute.
   5.  Dopo  ogni  utilizzo  lo  strumento  deve  essere sottoposto a
lavaggio e disinfezione.