Art. 5.
                         Corsi equipollenti

   1.  Sono  considerati  equipollenti  al corso di formazione di cui
all'art. 4, tutti i corsi di formazione per esercenti le attivita' di
tatuaggio  o  piercing, frequentati fuori dal territorio provinciale,
se conformi alle linee guida fornite dal Ministero della salute.
   2.  L'Ufficio  formazione  del personale sanitario della Provincia
Autonoma  di  Bolzano  dichiara  l'equipollenza dei titoli conseguiti
fuori dal territorio provinciale.