Art. 5. Corsi equipollenti 1. Sono considerati equipollenti al corso di formazione di cui all'art. 4, tutti i corsi di formazione per esercenti le attivita' di tatuaggio o piercing, frequentati fuori dal territorio provinciale, se conformi alle linee guida fornite dal Ministero della salute. 2. L'Ufficio formazione del personale sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano dichiara l'equipollenza dei titoli conseguiti fuori dal territorio provinciale.