Art. 6. Requisiti strutturali ed impiantistici 1. Le attivita' di cui all'art. 1 possono essere svolte in locali aventi destinazione d'uso commercio al dettaglio, terziario o abitazione. 2. Lo spazio dove viene effettuata l'attivita' di tatuaggio o piercing deve essere separato dalla sala di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Deve esistere, inoltre, una separazione netta fra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. L'obbligo di separare nettamente i locali sussiste anche per gli istituti estetici ove si effettua il trucco permanente o semipermanente. 3. Il pavimento e le pareti degli spazi dove viene effettuata l'attivita' devono essere rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili fmo all'altezza di metri due. 4. La struttura deve essere dotata di servizio igienico. 5. Nei locali ove si svolgono le attivita' di tatuaggio o piercing, gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' alle norme tecniche di settore previste per i locali ad uso estetico e cio' deve essere espressamente menzionato nella dichiarazione di conformita' rilasciata al sensi della vigente normativa.