Art. 6.
               Requisiti strutturali ed impiantistici

   1.  Le attivita' di cui all'art. 1 possono essere svolte in locali
aventi   destinazione  d'uso  commercio  al  dettaglio,  terziario  o
abitazione.
   2.  Lo  spazio  dove  viene  effettuata l'attivita' di tatuaggio o
piercing  deve  essere  separato  dalla  sala  di  attesa e da quelle
designate  per  la  pulizia,  la sterilizzazione e la disinfezione ad
alto  livello.  Deve  esistere, inoltre, una separazione netta fra le
aree  in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in
cui  vengono  conservati  i  materiali puliti e sterilizzati. La zona
sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il
lavaggio  dei  materiali.  L'obbligo  di separare nettamente i locali
sussiste  anche  per  gli istituti estetici ove si effettua il trucco
permanente o semipermanente.
   3.  Il  pavimento  e  le  pareti degli spazi dove viene effettuata
l'attivita'  devono  essere  rivestiti  con  materiali impermeabili e
facilmente lavabili fmo all'altezza di metri due.
   4. La struttura deve essere dotata di servizio igienico.
   5.  Nei  locali  ove  si  svolgono  le  attivita'  di  tatuaggio o
piercing,   gli   impianti  elettrici  devono  essere  realizzati  in
conformita'  alle  norme tecniche di settore previste per i locali ad
uso  estetico  e  cio'  deve  essere  espressamente  menzionato nella
dichiarazione  di  conformita'  rilasciata  al  sensi  della  vigente
normativa.