Art. 8.
                        Esercizio temporaneo

   1.   Nell'ambito   di   manifestazioni   occasionali,  e'  ammesso
l'esercizio  temporaneo  delle  attivita'  di  tatuaggio  o piercing,
previa autorizzazione del Servizio.
   2.   L'autorizzazione   e'  rilasciata  previa  valutazione  della
rispondenza a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 7.
   3.  Devono  essere  inoltre  garantite  le  seguenti condizioni di
sicurezza:
    a)  predisposizione di aree, anche prefabbricate, con pavimenti e
superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili,
prevedendo   distinte  zone  per  l'attesa,  per  l'esecuzione  delle
pratiche,  per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e
del  materiale  monouso,  per  la  detenzione dei presidi e materiali
sporchi.  Nel  caso  non  sia  possibile  realizzare  un'area  per la
sterilizzazione   dei   materiali   per   ogni  singolo  operatore  o
operatrice, e' possibile realizzarne una comune;
    b)  utilizzo  di pannelli trasparenti per garantire le condizioni
di  sicurezza e di igiene nel caso di osservazione delle attivita' da
parte di spettatori;
    c)  presenza  di  acqua  potabile calda e fredda, e allacciamento
degli scarichi alla fognatura.
   4.   Almeno   sette  giorni  prima  della  data  di  inizio  della
manifestazione  occasionale,  devono essere fornite al Servizio tutte
le  informazioni  necessarie  per la valutazione della rispondenza ai
requisiti richiesti, nonche' l'elenco delle persone che effettuano le
attivita' di tatuaggio o piercing.