Art. 8. Esercizio temporaneo 1. Nell'ambito di manifestazioni occasionali, e' ammesso l'esercizio temporaneo delle attivita' di tatuaggio o piercing, previa autorizzazione del Servizio. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previa valutazione della rispondenza a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 7. 3. Devono essere inoltre garantite le seguenti condizioni di sicurezza: a) predisposizione di aree, anche prefabbricate, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte zone per l'attesa, per l'esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi. Nel caso non sia possibile realizzare un'area per la sterilizzazione dei materiali per ogni singolo operatore o operatrice, e' possibile realizzarne una comune; b) utilizzo di pannelli trasparenti per garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel caso di osservazione delle attivita' da parte di spettatori; c) presenza di acqua potabile calda e fredda, e allacciamento degli scarichi alla fognatura. 4. Almeno sette giorni prima della data di inizio della manifestazione occasionale, devono essere fornite al Servizio tutte le informazioni necessarie per la valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti, nonche' l'elenco delle persone che effettuano le attivita' di tatuaggio o piercing.