Art. 2.
Modificazione  dell'art.  12-bis  della legge provinciale 23 novembre
1978,  n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali
                       e delle loro risorse).

   1. Il comma 6 dell'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre
1978, n. 48, e' sostituito dal seguente:
   «6.  La  Provincia  puo'  accordare,  agli enti proprietari di cui
all'art.   16   e   ai   proprietari  privati,  a  loro  cooperative,
associazioni  o  consorzi  le  cui  proprieta' forestali sono gestite
sulla  base  di un piano di assestamento ai sensi dell'art. 3 o di un
progetto  speciale  di  utilizzazione  ai  sensi  dell'art.  20 e che
partecipano  ai  mercati locali, un premio fino a 2 euro a metro cubo
per la vendita di assortimenti tondi e fino a 4 euro a metro cubo per
la  vendita di assortimenti semilavorati. Il premio e' accordato alla
conclusione  annuale dei mercati, sulla base dei dati contenuti nella
relazione   predisposta   dalla   Camera   di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Trento  sulla  quantita'  di legname
venduto  annualmente da ciascuno dei partecipanti. Uguale premio puo'
essere  accordato  per  le  vendite avvenute attraverso uno specifico
portale della rete internet. In quest'ultimo caso i quantitativi sono
certificati   tramite   le   corrispondenti   fatture   e   un'idonea
dichiarazione del gestore del portale.».