Art. 2. Modificazione dell'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). 1. Il comma 6 dell'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e' sostituito dal seguente: «6. La Provincia puo' accordare, agli enti proprietari di cui all'art. 16 e ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprieta' forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento ai sensi dell'art. 3 o di un progetto speciale di utilizzazione ai sensi dell'art. 20 e che partecipano ai mercati locali, un premio fino a 2 euro a metro cubo per la vendita di assortimenti tondi e fino a 4 euro a metro cubo per la vendita di assortimenti semilavorati. Il premio e' accordato alla conclusione annuale dei mercati, sulla base dei dati contenuti nella relazione predisposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento sulla quantita' di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti. Uguale premio puo' essere accordato per le vendite avvenute attraverso uno specifico portale della rete internet. In quest'ultimo caso i quantitativi sono certificati tramite le corrispondenti fatture e un'idonea dichiarazione del gestore del portale.».