Art. 3.
Modificazioni  della  legge  provinciale  16  dicembre  1986,  n.  33
(Interventi  a  favore  delle  aziende  forestali  pubbliche  e norme
integrative  della  legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della
             legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30).

   1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 16 dicembre
1986, n. 33, e' aggiunto il seguente:
   «2-bis.  I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi
ai  proprietari  privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi
le  cui  proprieta'  forestali sono gestite sulla base di un piano di
assestamento,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  provinciale  23
novembre  1978,  n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree
forestali  e  delle  loro  risorse),  o  di  un  progetto speciale di
utilizzazione, ai sensi dell'art. 20 della medesima legge. A loro non
sono concessi i contributi previsti dall'art. 4.».
   2.  Il  comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 33 del 1986
e' sostituito dal seguente:
   «3.  Resta  escluso  dalle agevolazioni il legname proveniente dai
lotti  di  piante inferiori a 100 metri cubi; si deroga a tale limite
per  il  legname  proveniente  da  proprieta' la cui ripresa annua e'
inferiore a 100 metri cubi tariffari.».