Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30). 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprieta' forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), o di un progetto speciale di utilizzazione, ai sensi dell'art. 20 della medesima legge. A loro non sono concessi i contributi previsti dall'art. 4.». 2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 33 del 1986 e' sostituito dal seguente: «3. Resta escluso dalle agevolazioni il legname proveniente dai lotti di piante inferiori a 100 metri cubi; si deroga a tale limite per il legname proveniente da proprieta' la cui ripresa annua e' inferiore a 100 metri cubi tariffari.».