Art. 12.
                      Sostituzione dell'art. 13

   1.  L'art.  13  della  legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal
seguente:   «Art.   13   (Tessera   elettorale).  -  1.  L'ammissione
dell'elettore  all'esercizio  del  diritto  di  voto  e'  subordinata
all'esibizione,  unitamente  ad un documento d'identificazione, della
tessera  elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8  settembre  2000, n. 299 (regolamento concernente l'istituzione, le
modalita'  di  rilascio,  l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera
elettorale  personale  a  carattere  permanente, a norma dell'art. 13
della legge 30 aprile 1999, n. 120).
   2.  In  occasione  della  consultazione  elettorale, allo scopo di
rilasciare,  previa  annotazione  in  apposito  registro,  le tessere
elettorali  non  consegnate  o  i  duplicati delle tessere in caso di
deterioramento,   smarrimento   o   furto  dell'originale,  l'ufficio
comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno
dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la
durata delle operazioni di voto.
   3.  Per  quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n.
299/2000.».