Art. 12. Sostituzione dell'art. 13 1. L'art. 13 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Tessera elettorale). - 1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto e' subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120). 2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000.».