Art. 16.
                      Modificazione all'art. 21

   1.  Il  comma  2  dell'art.  21 della legge regionale n. 3/1993 e'
sostituito  dal seguente: «2. Il sindaco o il commissario notifica ai
sorteggiati,   nel   piu'   breve  tempo  e  comunque  non  oltre  il
quindicesimo  giorno  precedente  quello  della votazione, l'avvenuta
nomina  per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
L'eventuale   grave   impedimento   deve   essere  comunicato,  entro
quarantotto  ore  dalla  notifica  della  nomina,  al  sindaco  o  al
commissario,  che  provvede  a  sostituire  gli impediti con elettori
sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1.».