Art. 16. Modificazione all'art. 21 1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «2. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel piu' breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1.».