Art. 21. Modificazioni all'art. 30 1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 le parole «, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle parole «e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957». 2. Al comma dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 le parole «legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale» sono sostituite dalle parole «legge n. 136/1976». 3. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «4. I militari delle forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia, al corpo valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale.».