Art. 21.
                      Modificazioni all'art. 30

   1.  Al  comma  2  dell'art.  30 della legge regionale n. 3/1993 le
parole  «,  53  e  54  del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo  1957,  n.  361» sono sostituite dalle parole «e 53 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957».     2.  Al  comma
dell'art.  30  della  legge  regionale  n. 3/1993 le parole «legge 23
aprile  1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione
del  procedimento  elettorale» sono sostituite dalle parole «legge n.
136/1976».
   3.  Il  comma  4  dell'art.  30 della legge regionale n. 3/1993 e'
sostituito dal seguente:
«4.  I  militari  delle forze armate nonche' gli appartenenti a corpi
organizzati  militarmente  per il servizio dello Stato, alle forze di
polizia,  al  corpo  valdostano  dei  Vigili  del  fuoco  ed al Corpo
forestale  della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della
Regione  in  cui  si  trovano per causa di servizio, sempre che siano
iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e siano in
possesso della tessera elettorale.».