Art. 22.
                      Modificazioni all'art. 31

   1.  Al  comma  4  dell'art.  31 della legge regionale n. 3/1993 le
parole  «elettore  della  propria  famiglia iscritto nel comune, o in
mancanza,  di  un  altro  elettore  del comune» sono sostituite dalle
parole  «cittadino  iscritto  nelle  liste elettorali di un qualunque
comune  della  Repubblica».    2. Il comma 7 dell'art. 31 della legge
regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:
«7.  L'accompagnatore  consegna  la  tessera elettorale dell'elettore
accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda,
se  l'elettore  abbia  scelto  liberamente il suo accompagnatore e ne
conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale
modalita' di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza
nella  votazione,  eventualmente il nome dell'autorita' sanitaria che
ha     accertato    l'impedimento    ed    il    nome    e    cognome
dell'accompagnatore.».
   3.  Al  comma  8  dell'art.  31 della legge regionale n. 3/1993 le
parole  «9,  comma  1,  della  legge  11 agosto 1991, n. 271, recante
modifiche  ai  procedimenti  elettorali» sono sostituite dalle parole
«56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957».
   4.  Il  comma  9  dell'art.  31 della legge regionale n. 3/1993 e'
sostituito dal seguente:
«9.  L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al comma 4,
e'  inserita  su richiesta dell'interessato, corredata della relativa
documentazione,  a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione  di  un  corrispondente  simbolo  o  codice nella tessera
elettorale  personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in
materia  di  riservatezza  personale  ed  in  particolare del decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (codice  in materia dei dati
personali).».