Art. 22. Modificazioni all'art. 31 1. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 le parole «elettore della propria famiglia iscritto nel comune, o in mancanza, di un altro elettore del comune» sono sostituite dalle parole «cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica». 2. Il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalita' di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorita' sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.». 3. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 le parole «9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali» sono sostituite dalle parole «56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957». 4. Il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, e' inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali).».