Art. 26. Modificazioni all'art. 40 1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.». 2. Al comma 5 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 le parole «spogliato il» sono sostituite dalle parole «lo.spoglio del».