Art. 26.
                      Modificazioni all'art. 40

   1.  Il  comma  3  dell'art.  40 della legge regionale n. 3/1993 e'
sostituito dal seguente: «3. Uno degli scrutatori, designato a sorte,
estrae  dall'urna,  in  successione,  ogni  scheda,  la dispiega e la
consegna   al   presidente,   il  quale  proclama  ad  alta  voce  il
contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo
della  lista  per  la quale e' dato il voto e le eventuali preferenze
espresse;  passa,  quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme
con  il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista
e dei voti di preferenza.».
   2.  Al  comma  5  dell'art.  40 della legge regionale n. 3/1993 le
parole «spogliato il» sono sostituite dalle parole «lo.spoglio del».