Art. 36. Modificazione all'art. 62 1. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i comuni della Regione ad erogare una indennita' stabilita con deliberazione della giunta regionale a favore ditali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennita' e' corrisposta dal comune dove e' stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove e' stato esercitato tale diritto. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.».