Art. 36.
                      Modificazione all'art. 62

   1.  Il  comma  3  dell'art.  62 della legge regionale n. 3/1993 e'
sostituito  dal  seguente:  «3. La Regione, al fine di garantire agli
elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di
partecipare alle elezioni regionali, autorizza i comuni della Regione
ad  erogare  una  indennita' stabilita con deliberazione della giunta
regionale a favore ditali elettori che hanno esercitato il diritto di
voto  regionale. L'indennita' e' corrisposta dal comune dove e' stato
esercitato   il  diritto  di  voto  su  presentazione  della  tessera
elettorale  timbrata  dalla  sezione  dove  e'  stato esercitato tale
diritto.   I   comuni  sono  obbligati  a  dare  comunicazione  delle
provvidenze  di  cui  al  presente  comma  a  ciascuno degli elettori
residenti  all'estero  aventi  diritto,  unitamente  all'invio  della
tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.».