Art. 5. Modificazioni all'art. 4 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'art. 50-bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.». 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato. 3. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 la parola «quarantacinquesimo» e' sostituita dalla parola «sessantesimo». 4. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 le parole «entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso» sono sostituite dalle parole «il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni». 5. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto ai componenti la giunta regionale di svolgere attivita' di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.».