Art. 5.
                      Modificazioni all'art. 4

   1.  Al  comma  1  dell'art.  4  della legge regionale n. 3/1993 e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Nel caso di cui all'art.
50-bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del
turno  di  ballottaggio.».     2.  Il comma 3 dell'art. 4 della legge
regionale n. 3/1993 e' abrogato.
3.  Al  comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 la parola
«quarantacinquesimo» e' sostituita dalla parola «sessantesimo».
   4.  Al  comma  6  dell'art.  4  della legge regionale n. 3/1993 le
parole  «entro  cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto
stesso»  sono  sostituite  dalle parole «il quarantacinquesimo giorno
antecedente la data delle elezioni».
   5.  Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e'
aggiunto il seguente:
«6-bis.  Dalla  data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi  elettorali  e  fino alla chiusura delle operazioni di voto e'
fatto divieto ai componenti la giunta regionale di svolgere attivita'
di  comunicazione  istituzionale  a pagamento, ad eccezione di quella
obbligatoria per legge.».