Art. 6.
                     Inserimento dell'art. 4-bis

   1.  Dopo  l'art.  4 della legge regionale n. 3/1993 e' inserito il
seguente:  «Art.  4-bis  (Programma  elettorale).  - 1. Ogni partito,
movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle
liste ai sensi dell'art. 7, presenta un proprio programma elettorale,
che  puo'  essere comune a piu' liste, con dichiarazione sottoscritta
dai  presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi
politici  alle  cui  liste  tale  programma  si  riferisce  ovvero da
rappresentanti  da  loro  indicati con mandato autenticato da notaio.
Ogni lista puo' sottoscrivere un solo programma elettorale.
   2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la
dichiarazione di cui al comma 1 e' sottoscritta congiuntamente.».