Art. 6. Inserimento dell'art. 4-bis 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Programma elettorale). - 1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'art. 7, presenta un proprio programma elettorale, che puo' essere comune a piu' liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Ogni lista puo' sottoscrivere un solo programma elettorale. 2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 e' sottoscritta congiuntamente.».