Art. 10. Attivita' di informazione e comunicazione 1. La giunta regionale promuove adeguate iniziative di informazione, comunicazione e divulgazione delle finalita' e dei contenuti della presente legge, al fine di sensibilizzare la collettivita' alle tematiche della salvaguardia ambientale e di promuovere e incentivare una mobilita' sostenibile, attraverso la sostituzione di veicoli altamente inquinanti con altri a basso impatto ambientale.