Art. 10.
              Attivita' di informazione e comunicazione

1.  La giunta regionale promuove adeguate iniziative di informazione,
comunicazione  e  divulgazione  delle finalita' e dei contenuti della
presente  legge,  al  fine  di  sensibilizzare  la collettivita' alle
tematiche della salvaguardia ambientale e di promuovere e incentivare
una  mobilita'  sostenibile,  attraverso  la  sostituzione di veicoli
altamente inquinanti con altri a basso impatto ambientale.