Art. 11.
                 Iniziative ammissibili a contributo

1.  I  contributi  di  cui  alla  presente  legge  sono concessi, nel
rispetto  della  regola  degli  aiuti  de minimis in conformita' alla
normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  per  le  iniziative di
demolizione/acquisto  o  riconversione  effettuate  a far data dal 10
luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.