Art. 11. Iniziative ammissibili a contributo 1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi, nel rispetto della regola degli aiuti de minimis in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia, per le iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate a far data dal 10 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.