Art. 12.
                        Soggetti beneficiari

1.  Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge: a)
i soggetti residenti in un comune della regione;
b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;
c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle
cooperative  di  servizi  sociali  o  all'albo  regionale  degli enti
ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la
Regione,  un ente locale o l'azienda USL, strutture o servizi sociali
per  l'assistenza,  la  riabilitazione  o il reinserimento sociale di
soggetti in situazione di disagio;
d) le imprese individuali o le societa', aventi sede legale e fiscale
in  Valle  d'Aosta e risultanti in attivita' presso il registro delle
imprese,  e  le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive
ma  non  iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia
di commercio e di camere di commercio);
e)  i  consorzi  di  miglioramento  fondiario costituiti ai sensi del
regio  decreto  13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale);
f) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino
della  disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale);
g) le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche costituite
in  Valle  d'Aosta  ed  ivi  operanti,  affiliate  ad una federazione
sportiva nazionale;
h)  le  associazioni,  aventi  sede  in  Valle  d'Aosta, iscritte nel
registro  regionale  delle  organizzazioni  di  volontariato  e delle
associazioni  di  promozione  sociale  di  cui all'art. 6 della legge
regionale  22  luglio  2005,  n.  16  (Disciplina  del volontariato e
dell'associazionismo  di promozione sociale. Modificazioni alla legge
regionale  21 aprile 1994, n. 12 [Contributi a favore di associazioni
ed  enti  di  tutela  dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati
operanti  in  Valle  d'Aosta],  e abrogazione delle leggi regionali 6
dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).
2.  I  contributi  di cui alla presente legge possono essere concessi
anche  nel  caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge o da un
parente entro il secondo grado del proprietario del veicolo demolito,
a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta.
3.  I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a
condizione  che,  alla  data  di  presentazione  della domanda di cui
all'art. 13, i beneficiari ovvero, nel caso di cui al comma 2, i loro
coniugi  o  parenti  entro  il secondo grado risultino proprietari da
almeno  un  anno  del  veicolo da demolire; la proprieta' del veicolo
deve  risultare dal certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico
registro automobilistico.