Art. 12. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge: a) i soggetti residenti in un comune della regione; b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta; c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'azienda USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio; d) le imprese individuali o le societa', aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attivita' presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio); e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale); f) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale); g) le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad una federazione sportiva nazionale; h) le associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 [Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta], e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5). 2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge o da un parente entro il secondo grado del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta. 3. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a condizione che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 13, i beneficiari ovvero, nel caso di cui al comma 2, i loro coniugi o parenti entro il secondo grado risultino proprietari da almeno un anno del veicolo da demolire; la proprieta' del veicolo deve risultare dal certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico.