Art. 13. Domanda per la rottamazione e acquisto di nuovo veicolo 1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento apposita domanda, corredata della seguente documentazione: a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico, relativi al veicolo demolito e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante le caratteristiche tecniche del veicolo acquistato; b) nel caso di riconversione dell'alimentazione dei veicoli, copia della carta di circolazione attestante l'avvenuta riconversione e copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata. 2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), se non disponibile all'atto della presentazione della domanda, deve essere prodotta alla struttura compente entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la mancata erogazione del contributo. 3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente puo' avvalersi, in conformita' alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.