Art. 13.
       Domanda per la rottamazione e acquisto di nuovo veicolo

1.  I  soggetti  che intendono beneficiare dei contributi di cui alla
presente  legge devono presentare alla struttura regionale competente
in  materia  di  contingentamento  apposita  domanda, corredata della
seguente  documentazione: a) nel caso di demolizione e acquisto di un
nuovo  veicolo,  copia  del  contratto  di  acquisto  o  di locazione
finanziaria  o  del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico
registro  automobilistico,  oltre  alla  domanda di cancellazione per
demolizione  o  copia  del certificato di rottamazione rilasciato dal
pubblico  registro  automobilistico,  relativi  al veicolo demolito e
alla   documentazione   rilasciata   dal   venditore   attestante  le
caratteristiche tecniche del veicolo acquistato;
b)  nel  caso  di riconversione dell'alimentazione dei veicoli, copia
della  carta  di  circolazione  attestante l'avvenuta riconversione e
copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata.
2.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  se  non
disponibile  all'atto  della presentazione della domanda, deve essere
prodotta  alla  struttura compente entro sei mesi dalla presentazione
della domanda, pena la mancata erogazione del contributo.
3.   Per  il  ricevimento  delle  domande  di  contributo  e  per  lo
svolgimento  delle attivita' di comunicazione inerenti allo stato dei
relativi  procedimenti  amministrativi,  la struttura competente puo'
avvalersi, in conformita' alla normativa vigente, di soggetti esterni
all'Amministrazione regionale.