Art. 14.
                             R i n v i o

1.  La  disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento
preordinato  alla  concessione  dei  contributi  di cui alla presente
legge  e' demandata alla giunta regionale che vi provvede con propria
deliberazione,  da  adottare  entro  un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.