Art. 15.
                      C u m u l a b i l i t a'

1.  I  contributi  di  cui alla presente legge sono cumulabili con le
agevolazioni  previste  per  le medesime finalita' dall'art. 1, commi
224  e  seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge
finanziaria 2007).