Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato complessivamente in € 1.000.000 per l'anno 2007. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.