Art. 16.
                      Disposizioni finanziarie

1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  e'
determinato  complessivamente in € 1.000.000 per l'anno 2007. 2.
L'onere  di  cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della  spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e
di  quello  pluriennale  per  il  triennio  2007/2009 negli obiettivi
programmatici 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01.
(Consulenze e incarichi).
3.  Al  finanziamento  dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli
stessi  bilanci,  mediante  l'utilizzo per pari importo delle risorse
iscritte   nell'obiettivo  programmatico  3.1.  (Fondi  globali),  al
capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti)
a  valere  sull'apposito  accantonamento  previsto  al  punto  D.2.4.
dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4.  Per  l'applicazione  della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.