Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

1.  Ai  fini della presente legge, si intende per: a) autovettura, un
veicolo  destinato  al  trasporto  di persone, avente al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
b)  autocarro,  un  veicolo  destinato  al  trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;
d)  motoveicolo  per  trasporti  specifici,  un  veicolo  a tre ruote
destinato   al   trasporto  di  determinate  cose  o  di  persone  in
particolari    condizioni   e   caratterizzato   dall'essere   munito
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
e)  ciclomotore,  un  veicolo  a  motore  a due o tre ruote avente le
seguenti caratteristiche:
1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;
2) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a
45 km/h;
f)  motociclo,  un  veicolo  a  due  ruote  destinato al trasporto di
persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente.