Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose; d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche: 1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico; 2) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 45 km/h; f) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente.