Art. 7.
                            Riconversione

1.   La   Regione   concede  un  contributo  di  €  500  per  la
riconversione   dell'alimentazione   di   autovetture   o   autocarri
immatricolati  come Euro 0, Euro 1 o Euro 2 da benzina a gas metano o
GPL.  2.  Ai  fini dell'ammissibilita' a contributo, la riconversione
deve  essere  certificata da un'officina autorizzata e deve risultare
dalla carta di circolazione.
3.  La  Regione  puo'  stipulare apposita convenzione con le officine
autorizzate per l'installazione degli impianti a metano o GPL.