Art. 7. Riconversione 1. La Regione concede un contributo di € 500 per la riconversione dell'alimentazione di autovetture o autocarri immatricolati come Euro 0, Euro 1 o Euro 2 da benzina a gas metano o GPL. 2. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, la riconversione deve essere certificata da un'officina autorizzata e deve risultare dalla carta di circolazione. 3. La Regione puo' stipulare apposita convenzione con le officine autorizzate per l'installazione degli impianti a metano o GPL.