Art. 2. Autorizzazioni 1. L'iscrizione provvisoria di un'agenzia per il lavoro nell'Albo provinciale avviene su richiesta dell'agenzia interessata e previa verifica dei requisiti elencati agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Alla richiesta discrizione e di autorizzazione provvisoria e' allegata una descrizione dettagliata, dalla quale risulta il possesso dei requisiti organizzativi ed economici prescritti per l'attivita' richiesta. 2. Le agenzie per il lavoro iscritte nella sezione 1 sono iscritte d'ufficio anche nelle sezioni 2 e 3. 3. L'autorizzazione provvisoria ha una validita' di due anni, decorsi i quali l'agenzia interessata ha 30 giorni di tempo per richiedere il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato. La Ripartizione provinciale lavoro verifica se l'attivita' svolta durante il periodo d'autorizzazione provvisoria sia stata corretta e, in caso di esito positivo della verifica, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 60 giorni. 4. Il Direttore della Ripartizione provinciale lavoro rilascia l'autorizzazione provvisoria e quella a tempo indeterminato.