Art. 2.
                           Autorizzazioni

   1.  L'iscrizione provvisoria di un'agenzia per il lavoro nell'Albo
provinciale  avviene  su  richiesta dell'agenzia interessata e previa
verifica  dei  requisiti  elencati agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Alla
richiesta discrizione e di autorizzazione provvisoria e' allegata una
descrizione   dettagliata,   dalla  quale  risulta  il  possesso  dei
requisiti  organizzativi  ed  economici  prescritti  per  l'attivita'
richiesta.
   2. Le agenzie per il lavoro iscritte nella sezione 1 sono iscritte
d'ufficio anche nelle sezioni 2 e 3.
   3.  L'autorizzazione  provvisoria  ha  una  validita' di due anni,
decorsi  i  quali  l'agenzia  interessata  ha  30 giorni di tempo per
richiedere il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato. La
Ripartizione   provinciale  lavoro  verifica  se  l'attivita'  svolta
durante il periodo d'autorizzazione provvisoria sia stata corretta e,
in caso di esito positivo della verifica, rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato entro 60 giorni.
   4.  Il  Direttore  della  Ripartizione provinciale lavoro rilascia
l'autorizzazione provvisoria e quella a tempo indeterminato.