Art. 4.
                          P e r s o n a l e

   1. Per l'iscrizione nell'Albo provinciale e' richiesta la seguente
dotazione minima di personale:
    a)  tre  unita' di lavoro qualificate nella sede principale e 1,5
unita'  di  lavoro  qualificate  in  eventuali sedi secondarie per le
agenzie di intermediazione di lavoro;
    b)  due  unita'  di  lavoro  qualificate nella sede principale ed
un'unita'  di  lavoro qualificata in eventuali sedi secondarie per le
agenzie  di  ricerca  e  selezione  di  personale e per le agenzie di
supporto al ricollocamento professionale.
   2.   La   qualifica   puo'   essere  comprovata  da  un'esperienza
professionale  di  durata  non  inferiore  a  due anni acquisita come
dirigente,    quadro,   funzionario   o   funzionaria   oppure   come
professionista,  nel  campo  della  ricerca o gestione del personale,
della   fornitura   di   lavoro   temporaneo,   della   formazione  o
dell'orientamento  professionale  e delle relazioni sindacali. Al fmi
del  conteggio  degli anni di esperienza professionale sono computati
anche  i  percorsi  formativi  di  durata  non  inferiore ad un anno,
organizzati    dall'amministrazione    provinciale    oppure    dalle
associazioni  maggiormente  rappresentative  in  materia di ricerca e
selezione  del  personale.  L'iscrizione  all'Albo dei consulenti del
lavoro   da   almeno   due   anni   costituisce   titolo  alternativo
all'esperienza professionale.
   3. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di
rappresentanza  ed  i  soci  accomandatari  non  devono  aver  subito
condanne  penali, anche non definitive, ne' essere stati assoggettati
alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modifiche, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro  la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto
previsto  dall'art.  4l6-bis  del  codice  penale,  o per delitti non
colposi  per  i  quali  la legge prevede la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo  a tre anni, per delitti o contravvenzioni di
cui  alle  leggi  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in
materia  di  lavoro  o  di  previdenza sociale. Non devono, altresi',
essere  sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche.