Art. 4. P e r s o n a l e 1. Per l'iscrizione nell'Albo provinciale e' richiesta la seguente dotazione minima di personale: a) tre unita' di lavoro qualificate nella sede principale e 1,5 unita' di lavoro qualificate in eventuali sedi secondarie per le agenzie di intermediazione di lavoro; b) due unita' di lavoro qualificate nella sede principale ed un'unita' di lavoro qualificata in eventuali sedi secondarie per le agenzie di ricerca e selezione di personale e per le agenzie di supporto al ricollocamento professionale. 2. La qualifica puo' essere comprovata da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita come dirigente, quadro, funzionario o funzionaria oppure come professionista, nel campo della ricerca o gestione del personale, della fornitura di lavoro temporaneo, della formazione o dell'orientamento professionale e delle relazioni sindacali. Al fmi del conteggio degli anni di esperienza professionale sono computati anche i percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno, organizzati dall'amministrazione provinciale oppure dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale. L'iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo alternativo all'esperienza professionale. 3. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari non devono aver subito condanne penali, anche non definitive, ne' essere stati assoggettati alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 4l6-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni di cui alle leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di lavoro o di previdenza sociale. Non devono, altresi', essere sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche.