Art. 6.
                         Comunicazione dati

   1.  L'Albo  provinciale  delle agenzie per il lavoro e' pubblicato
sul sito internet della Ripartizione provinciale Lavoro.
   2.  Le  agenzie iscritte nell'Albo provinciale conferiscono i dati
raccolti  nella  borsa elettronica del lavoro provinciale, garantendo
altresi'  l'aggiornamento e, se necessario, la cancellazione dei dati
inseriti, ed offrono ogni altra collaborazione necessaria.
   3.  La  Ripartizione provinciale lavoro mette a disposizione delle
agenzie  autorizzate  un  accesso  alla  borsa  lavoro.  I  costi per
l'accesso  e  l'attrezzatura  necessaria  sono  a carico dell'agenzia
interessata.